Ricongiungimenti familiari, un permesso – quasi sempre delle donne – che dipende dalla situazione del marito. In caso di violenza domestica e separazione La Legge sugli stranieri e la loro integrazione recita all’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2:
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
Questi sono indicati come “casi di rigore”.
Ma cosa significa concretamente dimostrare di aver subito violenza domestica?
Sul sito dell’amministrazione cantonale troviamo le indicazioni riportate nell’ Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) art. 77 cpv. 6 OASA
4 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.172
5 Se è fatta valere l’esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l’articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6 Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
- a. i certificati medici;
- b. i rapporti di polizia;
- c. le denunce penali;
- d.173 i provvedimenti ai sensi dell’articolo 28b CC174; o
- e. le corrispondenti condanne penali.
6bis Nell’esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.175
Per le associazioni in difesa dei diritti degli stranieri/e, le esigenze della SEM e del TAF in materia di prova dell’intensità della violenza subita non permettono di raggiungere l’obiettivo iniziale di protezione delle vittime di violenza domestica.
L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE) è costantemente presente e informa sull’applicazione delle leggi sul diritto l’asilo e degli stranieri, a partire dai casi individuali pone le criticità in prospettiva di rispetto degli esseri umani. Proprio su questo aspetto ha partecipato alla redazione del Rapporto alternativo all’applicazione della Convenzione di Istanbul nel nostro paese e afferma in un comunicato stampa come “groupe de travail relève ainsi que dans la pratique, les dispositions légales et la jurisprudence sont appliquées de manière restrictive, voire arbitraire. Autre constat: la formation et la sensibilisation du personnel amené à traiter les situations de migrantes victimes de violences conjugales sont clairement insuffisantes.”
Ci sono diversi esempi di sentenze problematiche a questo riguardo. Vi riportiamo la storia di Amina, che ha aspettato tre anni per il riconoscimento di un permesso provvisorio…nonostante prove molto esplicite.
Ne parliamo il prossimo 1 dicembre 2021, con specialisti del settore, per capire a che punto siamo in materia di protezione delle donne straniere in Ticino, in Svizzera e in Europa.
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