14 giugno 1981: il popolo svizzero approva l’iscrizione del principio dell’uguaglianza nella Costituzione elvetica: L’articolo 8 recita:
Tutti sono uguali davanti alla legge.
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
A distanza di 38 anni, disparità, discriminazioni e disuguaglianze sono ancora realtà.
E neppure Legge federale sulla parità (Lpar), entrata in vigore il primo luglio 1996, viene rispettata. La LPar proibisce infatti le discriminazioni basate sul genere, eppure ancora oggi questa legge viene violata, giacché le donne continuano a essere pagate di meno nella misura del 20% circa.
Ad essere illegali sono anche i licenziamenti di donne incinte o di donne che rientrano al lavoro dopo la maternità. Ad essere illegale è la permanente situazione di disparità, in barba alla Costituzione e alle leggi.
Dal 1999, il diritto di sciopero è iscritto anche nella Costituzione federale (articolo 28) pur se affiancato alla serrata (la sospensione dell’attività imprenditoriale come strumento di ritorsione di un datore di lavoro) e limitato ai rapporti di lavoro. La costituzione considera lo sciopero legittimo solo se non è in contrasto con l’impegno di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
Allo stesso modo il diritto europeo e internazionale (Convenzione OIL), che si applica anche in Svizzera, sancisce il diritto dei lavoratori dipendenti ad astenersi dal lavoro insieme ai loro sindacati.
Lo sciopero è uno strumento legale per ottenere l’applicazione delle rivendicazioni all’interno delle relazioni di lavoro. Lo sciopero tiene conto delle problematiche relative i contratti collettivi di lavoro, poiché i sindacati possono organizzare lo sciopero o altre azioni tenendo in considerazione le regole specifiche di ogni settore.